Il Codice detta l’obbligo di rendere l’informativa per tutti i trattamenti effettuati.
Il responsabile in conseguenza di ciò dovrà adottare ogni misura idonea a tale scopo, naturalmente comprendendo l’inserimento dell’informativa sviluppata nella modulistica utilizzata nell’ambito della propria struttura, tutto ciò per permettere all’interessato di essere informato in forma scritta per quanto attiene alla raccolta dei dati ed al loro utilizzo, e l'informativa dovrà contenere quanto meno notizie circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui i dati sono destinati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quanto responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti dell’interessato;
- gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
Per una maggiore sicurezza a tutela dell'attività e dell'interessato si decide per poter provare in ogni caso di aver adempiuto all’obbligo di rendere l’informativa, non solo nella forma orale, possibilità prevista dall'attuale codice, ma anche se non esclusivamente in forma scritta.
In particolare l’informativa deve contenere tutte le seguenti informazioni:
- l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante
- i dati di contatto del RPD, quando previsto
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
- ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
Oltre a queste informazioni, nel momento in cui sono stati ottenuti i dati dall’interessato, il titolare del trattamento deve dare le seguenti ulteriori indicazioni:
- il periodo di conservazione dei dati
- l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
- il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
- l’esistenza di un processo automatizzato, compresa la profilazione, e l’indicazione delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze del trattamento
- il diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato
- il diritto di rettifica e di cancellazione
- la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso
- il diritto alla portabilità
- il diritto di revoca del consenso
E’ l’articolo 7 del regolamento che disciplina il consenso che ha un ruolo decisamente importante nella nuova disciplina. Il titolare del trattamento dei dati, infatti, deve sempre poter dimostrare che l’interessato ha dato il suo consenso liberamente.
Secondo il legislatore europeo (considerando 32)
Il consenso, quindi, deve essere:
E per i minori di 16 anni il consenso deve essere fornito da chi esercita la patria potestà genitoriale (quindi grande attenzione ai siti di social, app, giochi online, eccetera).