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Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159. Si intende, inoltre, per:

  • a. «Codice», il Codice dell'amministrazione digitale;
  • b. «Regole tecniche», le disposizioni di cui al presente decreto;
  • c. «Commissione», la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'art. 79 del Codice;
  • d. «CNIPA», il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  • e. «fornitori qualificati», i soggetti di cui all'art. 82 del Codice, che hanno ottenuto la qualificazione ai sensi del Regolamento per la qualificazione dei fornitori del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dall'art. 87 del Codice;
  • f. «Amministrazioni», le amministrazioni che partecipano al SPC, secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del Codice;
  • g. «Amministrazioni centrali», le Amministrazioni comprese tra quelle previste all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  • h. «Amministrazioni territoriali», le Amministrazioni non comprese tra quelle previste all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  • i. «reti territoriali», le infrastrutture e le regole condivise da un insieme di Amministrazioni territoriali al fine di erogare servizi di connettività. Ai fini del presente decreto sono considerate reti territoriali le reti regionali;
  • i-bis) «reti di rilevanza nazionale», le reti di interesse nazionale individuate dalla Commissione;
  • j. «Community Network», la rete territoriale istituita da una disposizione normativa regionale che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto;
  • k. «dominio», l'insieme delle risorse (infrastrutture, hardware, software, procedure, dati, servizi) e delle politiche che ricadono sotto la responsabilità di una specifica organizzazione (Amministrazione, fornitore, ecc.). Un dominio può essere scomposto in più «sottodomini»;
  • l. «infrastrutture condivise», l'insieme delle risorse del SPC (componenti hardware e software, regole, documenti, servizi) gestite dal CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Codice, comprese le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse al fine di consentire la connettività, l'interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa in sicurezza tra le Amministrazioni su tutto il territorio nazionale;
  • m. «Qualified eXchange Network/QXN», la componente delle infrastrutture condivise che realizza l'interconnessione delle reti dei fornitori qualificati dei servizi di connettività del SPC e delle Community Network;
  • n. «Nodo di interconnessione VoIP (NIV-SPC)», la componente delle infrastrutture condivise che realizza l'interconnessione delle Amministrazioni aventi uno o più domini VoIP connessi al SPC;
  • o. «Centro di Gestione SPC (CG-SPC)», la componente delle infrastrutture condivise preposta alla gestione delle risorse di cui alle lettere m) ed n), all'erogazione di servizi di sicurezza per le finalità di cui all'art. 11, comma 3, nonché al monitoraggio dei fornitori qualificati SPC di connettività e dei soggetti deputati alla gestione delle risorse condivise di connettività;
  • p. «SPCoop», il sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC;
  • q. «servizi di connettività», l'insieme logico dei servizi SPC per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia, attraverso i quali viene attivato anche lo scambio di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;
  • r. «SICA», servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso, l'insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC;
  • s. «servizio telematico», l'insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate attraverso un sistema di comunicazione accessibile anche in internet;
  • t. «servizio applicativo», l'insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate o fruite da una Amministrazione attraverso la Porta di Dominio;
  • u. «servizio applicativo composto», il servizio applicativo «multi-ente», risultato della cooperazione di più Amministrazioni, le quali concorrono, ognuna per la parte di propria competenza, all'automazione di un processo inter-amministrazione, sulla base delle specifiche definite nell'ambito dell'accordo di cooperazione;
  • v. «dominio applicativo», l'insieme dei servizi applicativi erogati sotto la diretta responsabilità di un'Amministrazione;
  • w. «dominio di cooperazione», il coordinamento tra domini applicativi facenti capo a più Amministrazioni che cooperano per l'erogazione di uno o più servizi applicativi composti, al fine di automatizzare uno o più procedimenti amministrativi;
  • x. «accordo di servizio», la convenzione tra erogatore e fruitore del servizio applicativo, redatta in formato XML e resa pubblica attraverso le infrastrutture condivise del SPC, che descrive l'oggetto del servizio e le relative modalità di erogazione e fruizione;
  • y. «accordo di cooperazione», la convenzione, redatta in formato XML e resa pubblica attraverso le infrastrutture condivise del SPC, che richiama gli accordi finalizzati all'erogazione dei servizi applicativi facenti parte del dominio di cooperazione, descrive i contenuti dei servizi composti e coordinati e le relative modalità di coordinamento;
  • z. «porta di dominio», unico componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
  • aa. «IPA», indice delle pubbliche amministrazioni, struttura informativa appartenente alle infrastrutture nazionali condivise che contiene strutture organizzative, riferimenti ai servizi telematici e di posta elettronica, Aree organizzative omogenee e relative caselle di posta elettronica certificata;
  • bb.«autorizzazione», l'insieme di attività che consentono l'accesso ad un servizio o una risorsa a chi, preventivamente identificato o autenticato, possiede gli attributi o il ruolo necessario;
  • cc. «autorità di identificazione», la struttura che consente l'identificazione di un soggetto attraverso le modalità previste dall'art. 66 del Codice;
  • dd.«autorità di autenticazione», la struttura che consente l'autenticazione in rete di un soggetto o di un sistema informatico o di un servizio, come definita dall'art. 1, lettera b) del Codice;
  • ee. «autorità di attributo e ruolo», la struttura che ha la potestà di attestare attributi e ruoli ai fini dell'erogazione di un servizio;
  • ff. «ontologia di dominio», rappresentazione formale di concetti e relazioni tra gli stessi riferiti ad un ambito tematico;
  • gg.«Busta e-Gov», protocollo di comunicazione tra servizi applicativi basato sullo standard SOAP;
  • hh.«Organismi di attuazione e controllo», il CNIPA a livello nazionale, cui compete, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice, la gestione delle risorse condivise del SPC e delle strutture operative preposte al controllo ed alla supervisione delle stesse, e, ai sensi del comma 2, la progettazione, realizzazione ed evoluzione del SPC secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformità alle presenti Regole tecniche, nonché la responsabilità di assicurare che i servizi erogati dai fornitori qualificati rispettino i requisiti di qualità e sicurezza del SPC; ovvero le regioni per il relativo ambito di competenza, secondo un modello federato e policentrico;
  • ii. «CERT-SPC-C» (Computer Emergency Response Team del Sistema pubblico di connettività Centrale), la struttura collocata presso il CNIPA che è referente centrale per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione, la raccolta dati e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando l'applicazione di metodologie coerenti ed uniformi in tutto il sistema da essa controllato per la gestione degli incidenti;
  • jj. «CERT-SPC-R» (Computer Emergency Response Team del Sistema pubblico di connettività a livello Regionale), la struttura collocata presso le regioni che è referente territoriale per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione, la raccolta dati e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando l'applicazione di metodologie coerenti ed uniformi in tutto il sistema da essa controllato (fornitori qualificati SPC iscritti negli eventuali elenchi regionali) per la gestione degli incidenti.