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Componenti logiche del SPC

1. Sulla base della descrizione dell'architettura generale di cui al precedente articolo, il SPC è articolato nelle seguenti componenti logiche:

a. Servizi di connettività. Includono i servizi di trasporto ed i servizi di interoperabilità di base. Consentono la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici nell'ambito di una stessa Amministrazione (ambito Intranet), tra diverse Amministrazioni (ambito Infranet), tra singole Amministrazioni ed utenti esterni ad esse (ambito Internet);

b. Servizi di interoperabilità e cooperazione. Includono i servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa per le amministrazioni ed i servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa. I servizi di interoperabilità evoluta consentono la comunicazione a livello applicativo tra le amministrazioni e con il mondo esterno e comprendono servizi di messaggistica, videoconferenza e sviluppo di servizi web accessibili in modalità multicanale. I servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni consentono lo sviluppo delle Porte di Dominio e l'integrazione di servizi applicativi. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa consentono, in particolare: la registrazione e pubblicazione degli Accordi di servizio e degli Accordi di cooperazione, degli schemi di dati, metadati ed ontologie di dominio; la gestione su base federata delle identità digitali di cui all'art. 22, ai fini dell'autenticazione ed autorizzazione di soggetti e servizi abilitati ad operare sul SPC; il supporto alla qualificazione di componenti architetturali SPCoop quali le Porte di Dominio ed i servizi di Registro SICA secondari; ogni altra funzionalità che permetta di realizzare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa in ambito SPC;

c. Infrastrutture condivise. Includono: i. la Qualified eXchange Network (QXN), per la quale transita tutto e solo il traffico dati scambiato tra fornitori qualificati di connettività per conto delle Amministrazioni aderenti al SPC. La QXN non è attraversata dal traffico Intranet o Infranet tra sedi collegate alla rete di uno stesso fornitore, né dal traffico Internet tra un'Amministrazione ed un soggetto non collegato al SPC, né dal traffico tra soggetti non collegati al SPC; ii. ogni infrastruttura che realizza l'interconnessione tra domini di Amministrazioni connesse al SPC, quale il Nodo di Interconnessione VoIP (NIV-SPC); iii. il Centro di Gestione SPC (CG-SPC) di cui alla lettera o) dell'art. 1; iv. il Centro di Gestione dei servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (CG-SICA), che include l'insieme di componenti di livello generale (hardware, software, documenti, servizi) preposte all'erogazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). Tale centro svolge anche funzioni di supporto per la qualificazione di porte di dominio e di eventuali servizi infrastrutturali SICA federati di livello secondario e fornisce alla Commissione gli elementi per la valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi SICA; v. ogni altra componente di interesse comune delle Amministrazioni realizzata per consentire le finalità del SPC; d. Servizi di sicurezza. Includono l'insieme di servizi e le relative infrastrutture utilizzate per implementare l'architettura di sicurezza del SPC, onde conseguire le finalità di cui all'art. 11, comma 3.

2. Le regioni possono definire, per la parte di competenza, una diversa attuazione delle componenti logiche di cui al comma 1 nel rispetto della architettura generale del SPC e delle presenti Regole tecniche, garantendo gli stessi livelli di qualità e sicurezza su tutto il territorio nazionale, nonché equivalenti modalità di accesso e fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese.

3. Le regioni definiscono con il CNIPA appositi protocolli d'intesa, periodicamente aggiornati, da portare all'approvazione della Commissione, nei quali vengono definite le modalità organizzative e tecniche con cui vengono garantiti i livelli di servizio e di sicurezza del SPC. Le Community Network fanno parte integrante del SPC operando secondo i criteri di qualità e sicurezza previsti nelle presenti Regole tecniche.

4. Le Amministrazioni responsabili delle reti di rilevanza nazionale possono definire con il CNIPA appositi protocolli d'intesa periodicamente aggiornati, da portare all'approvazione della Commissione, nei quali vengono definite le modalità organizzative e tecniche con cui vengono garantiti i livelli di servizio e di sicurezza del SPC.

5. La Commissione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, su proposta degli Organismi di attuazione e controllo, approva l'ampliamento, la modifica, la riorganizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle componenti di cui al comma 1, in relazione alla evoluzione tecnologica, al mutare delle esigenze delle Amministrazioni o al variare del quadro normativo di riferimento del SPC.

6. Le eventuali componenti logiche federate e distribuite dei servizi SICA, di cui all'art. 11, comma 2, sono realizzate per specifiche esigenze di gestione e comunque sulla base di criteri di economicità ed efficienza che privilegino il riuso e la condivisione di infrastrutture fra più Amministrazioni.