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Servizi di connettività, trasporto ed interoperabilità di base

1. Il SPC consente la connessione delle Amministrazioni nel rispetto dei seguenti principi: a. i servizi di connettività sono caratterizzati da parametri oggettivi, indipendenti dalle infrastrutture tecnologiche utilizzate per l'erogazione, permettendo di ottenere l'equivalenza dei servizi in termini di funzionalità, livelli di qualità e garanzie di sicurezza, pur lasciando ai fornitori la libertà delle scelte tecnologiche; b. le Amministrazioni possono usufruire dei servizi di connettività con caratteristiche differenziate, commisurate alle effettive esigenze. Sono, pertanto, previste più classi di servizio, con prestazioni differenziate in funzione delle caratteristiche del traffico che deve essere supportato.

2. Il SPC consente, inoltre, la connessione alle Amministrazioni in modo sicuro attraverso la rete Internet o, previa autorizzazione della Commissione, attraverso le reti di enti nazionali ed internazionali.

3. I servizi di trasporto sono basati sul protocollo IP e conformi alle normative internazionali di riferimento IETF applicabili.

4. I collegamenti fra le sedi di una o più Amministrazioni (ambito Intranet/Infranet) sono generalmente realizzati in Virtual Private Network (VPN) o con meccanismi equivalenti dal punto di vista della sicurezza.

5. I collegamenti alla rete dei fornitori possono essere realizzati in modalità «always-on» mediante tecnologie che consentono accessi permanenti (xDSL, SDH, ecc.), in modalità «dial-up» mediante tecnologie che consentono accessi a commutazione di circuito (PSTN, ISDN, ecc.), in modalità «wireless» mediante tecnologie che consentono accessi basati su trasmissioni in radio frequenza (ad esempio GPRS, WI-FI, link via satellite bidirezionale su canale condiviso e non, ecc.) ovvero mediante nuove tecnologie eventualmente disponibili in futuro.

6. I servizi di trasporto sono in grado di garantire caratteristiche differenziate per il trasferimento dei pacchetti IP in funzione del traffico trasportato, a seconda che debbano essere impiegati per l'erogazione di servizi standard, di servizi in tempo reale, di servizi in tempo differito, o di servizi interattivi.

7. L'accesso ad ogni servizio è realizzato attraverso un Punto di Accesso al Servizio, messo a disposizione e gestito dal fornitore, costituito da una o più interfacce fisiche che caratterizzano il servizio e sono prese a riferimento per le misure di qualità.

8. Ad ogni Amministrazione è consentita la fruizione di servizi di fonia di base e supplementari su infrastrutture di trasporto basate sul protocollo IP (VoIP), secondo gli standard di riferimento definiti nella documentazione di cui all'art. 13. Il SPC consente, sulla base delle esigenze della singola Amministrazione, la connessione alla rete telefonica pubblica (PSTN) e l'integrazione rispetto alle infrastrutture preesistenti, sia per quanto riguarda la rete IP (piano di indirizzamento, presenza di Network Address Translation, presenza di proxy a livello applicativo), sia per quanto riguarda la rete di telefonia privata TDM (piano di numerazione dei derivati telefonici).

9. I servizi di interoperabilità di base consentono l'interconnessione tra diversi domini a livello applicativo per lo scambio di messaggi di posta elettronica utilizzando i protocolli ammessi dalle politiche di sicurezza definite nelle presenti Regole Tecniche e nella documentazione di cui all'art. 13, nonché ammissibili dalle politiche d'uso delle singole Amministrazioni e conformi alla Internet Protocol Suite così come definita dall'IETF. 10. Al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle risorse attraverso le infrastrutture condivise, è consentito il transito di unità dati ICMP ed SNMP attraverso gli apparati usati per l'erogazione dello specifico servizio oggetto di misura, nonché l'accesso in lettura alle Management Information Base (MIB) degli apparati utilizzati, fatte salve ulteriori metodologie individuate dalla Commissione.