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Autorità giudiziaria ordinaria

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. [abrogato];

3. [abrogato];

4. [abrogato];

5. [abrogato];

6. [abrogato];

7. [abrogato];

8. [abrogato];

9. [abrogato];

10. [abrogato];

11. [abrogato];

12. [abrogato];

13. [abrogato];

14. [abrogato];