1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
c) l’interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 19;
d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi.
2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.
3. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:
(a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell’articolo 80;
(b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 81;
(c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell’articolo 83;
(d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo;
(e) nei casi di cui al paragrafo 4.
4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali:
a) quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;
b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l’esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;
c) quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
d) quando l’interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2.
5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell’interessato oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.
6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l’interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.
7. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.
8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 86 al fine di precisare:
a) i criteri e i requisiti per l’applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.