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Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, concernenti in particolare la sicurezza nazionale;
b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione;
c) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 del trattato sull’Unione europea;
d) effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l’esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;
e) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
 

3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.