1. Ai fini del presente Codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall’art. 4 del Regolamento.
2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "informazione commerciale": il dato anche valutativo relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, aziendali, industriali, organizzativi e produttivi imprenditoriali e professionali di una persona fisica;
b) "attività di informazione commerciale": l’attività consistente nella fornitura di servizi di informazione commerciale inclusi servizi informativi e/o valutativi che, anche tramite l’ausilio di processi automatizzati, comportano la ricerca, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’analisi, l’elaborazione, anche mediante stime e giudizi, oltre che la comunicazione, di informazioni commerciali;
c) "finalità di informazione commerciale": la finalità di fornire informazioni ai committenti per verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, nonché sulla loro solidità, solvibilità ed affidabilità, in relazione a legittime esigenze connesse, in via esemplificativa e non esaustiva, all’analisi e alla definizione delle strategie e politiche di business, all’individuazione di soggetti per l’avvio di nuovi rapporti commerciali, all’instaurazione e gestione di rapporti, anche precontrattuali, alla fornitura agli interessati di beni, prestazioni e servizi ed alle relative modalità e condizioni di pagamento, all’adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti, anche in sede giudiziaria;
d) "servizio di informazione commerciale": il servizio richiesto da terzi (committenti) concernente l’esecuzione di ricerca, raccolta, registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o altrimenti acquisite dall’interessato tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;
e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore un servizio di informazione commerciale;
f) "fornitore": il soggetto privato che, in base all’art. 134 del T.U.L.P.S. e relative modifiche e integrazioni ed al D.M. n. 269/2010, fornisce al committente un servizio di informazione commerciale;
g) "soggetto censito/interessato": il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;
h) "rapporto informativo": il documento cartaceo o elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, può essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva o selettiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;
i) "elaborazione di informazioni valutative": attività volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori sintetici alfanumerici, codici o simboli, nonché di classificazione sulla solidità, solvibilità ed affidabilità o capacità economica del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, altrimenti, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite, per legittime esigenze connesse a finalità di informazione commerciale.