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Misure basate sulla profilazione

1. Chiunque ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l’ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l’affidabilità o il comportamento.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto a una misura di cui al paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

a) è effettuato nel contesto della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall’interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l’intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure
b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell’Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell’interessato, oppure
c) si basa sul consenso dell’interessato, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7 e l’esistenza di garanzie adeguate.

3. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell’interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 14 ricomprendono l’esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull’interessato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell’interessato di cui al paragrafo 2.