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Modalità per la cooperazione applicativa fra servizi

1. L'erogazione e la fruizione di servizi applicativi in SPCoop richiede che le Amministrazioni qualifichino la propria porta di dominio, secondo le procedure previste all'art. 29, allo scopo di attivare la cooperazione applicativa.

2. La cooperazione fra servizi applicativi avviene mediante lo scambio di messaggi standard, secondo il formato della Busta e-Gov definito nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3, attraverso le porte di dominio qualificate.

3. I servizi applicativi erogati dalle Amministrazioni sono descritti negli Accordi di Servizio di cui all'art. 17 del Codice. Tali Accordi sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13 e sottoscritti digitalmente, mediante i certificati digitali rilasciati in fase di accreditamento al SPCoop, dalle Amministrazioni che erogano e fruiscono dei servizi applicativi.

4. I servizi applicativi composti, erogati nell'ambito di un Dominio di cooperazione, sono descritti e definiti negli Accordi di Cooperazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera y). Tali Accordi sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13 e sottoscritti digitalmente dalle Amministrazioni che partecipano alla loro definizione e cooperano per l'erogazione dei servizi composti.

5. Gli schemi di dati e metadati e le ontologie di dominio utilizzati nell'ambito SPC sono pubblicati e resi disponibili dalle amministrazioni attraverso il servizio di catalogo di schemi ed ontologie, secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13, al fine di consentire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti, nonché l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni.

6. Il riferimento temporale relativo ai messaggi scambiati nell'ambito dell'interazione tra servizi applicativi, è contenuto nella busta e-Gov. Tale riferimento può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore al decimo di minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273. Tale sincronizzazione può avvenire sulla base del tempo ufficiale di rete SPC, reso disponibile attraverso la QXN, utilizzando il protocollo NTP.

7. L'accesso ai servizi applicativi da parte delle Amministrazioni avviene attraverso l'autenticazione delle identità digitali secondo le disposizioni di cui all'art. 22.

8. L'Accordo di servizio contiene la definizione del servizio e delle relative modalità di erogazione e fruizione di seguito indicate:

a. interfaccia del servizio, intesa come insieme di operazioni offerte dal servizio medesimo;
b. punti di accesso presso cui il servizio è disponibile;
c. modalità di richiesta e relative risposte ammesse dal servizio (protocollo di conversazione);
d. semantica del servizio e delle informazioni trattate;
e. livelli di servizio garantiti;
f. requisiti e caratteristiche di sicurezza del servizio.
 

9. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 sono obbligatori e descritti secondo lo standard WSDL (Web Services Description Language); gli altri elementi, ove necessari, sono descritti secondo specifiche pubblicamente disponibili, concordate tra erogatore e fruitore, nel rispetto delle presenti Regole tecniche e secondo quanto definito nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3.

10. L'Accordo di cooperazione regola l'interazione tra più Amministrazioni cooperanti finalizzata all'automazione di uno o più procedimenti amministrativi, a cui le stesse amministrazioni partecipano, nonché all'erogazione dei relativi servizi applicativi composti. L'Accordo è redatto secondo quanto definito nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3 e contiene: a. il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi applicativi componenti che concorrono alla costruzione dei servizi applicativi composti; b. il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi applicativi composti risultato della cooperazione applicativa; c. le modalità di cooperazione e coordinamento finalizzate all'espletamento del procedimento amministrativo, descritte in linguaggio Web Service Business Process Execution Language (WSBPEL).

11. Nell'Accordo di cooperazione è individuato il soggetto coordinatore responsabile, cioè l'Amministrazione che ha il compito di assicurare l'efficacia organizzativa e tecnica della cooperazione ed il coordinamento degli adempimenti di ciascuno dei soggetti partecipanti, nonché garantire l'erogazione dei servizi applicativi composti del Dominio di cooperazione.