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Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

(a) la conservazione della documentazione ai sensi dell’articolo 28;
(b) l’attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all’articolo 30;
(c) l’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 33;
(d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2;
(e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1.
 

3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell’efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.