1. Alcune componenti infrastrutturali SPCoop devono superare un processo di simulazione di funzionamento, al fine di garantirne l'interoperabilità in rete. La Commissione stabilisce quali componenti debbano essere qualificate ed approva i criteri e le modalità di qualificazione. In sede di prima applicazione, le componenti da qualificare sono la porta di dominio ed i servizi di registro SICA federati di livello secondario.
2. Il processo di qualificazione della porta di dominio prevede la verifica dell'interoperabilità tra le porte di dominio, il rispetto dei requisiti funzionali previsti per le stesse, come definiti nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3 ed il rilascio del certificato digitale, associato alla porta qualificata, attraverso il servizio di certificazione di cui all'art. 15, comma 4, lettera e).
3. Le Amministrazioni sottopongono a processo di qualificazione la propria porta di dominio, superato positivamente il quale, l'identificativo della porta qualificata ed il relativo indirizzo sono pubblicati attraverso il servizio di registro SICA.
4. Le Amministrazioni che intendano utilizzare una tipologia di porta di dominio già qualificata, possono richiederne, anche per il tramite degli Organismi di attuazione e controllo, la pubblicazione direttamente attraverso il servizio di registro SICA.
5. Il processo di qualificazione del servizio di registro SICA federato di livello secondario prevede la verifica dell'interoperabilità con il servizio di registro SICA di livello generale, il rispetto dei requisiti funzionali previsti al fine di garantire la corretta sincronizzazione e coerenza delle informazioni pubblicate, come definiti nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3 ed il rilascio del certificato digitale, attraverso il servizio di certificazione di cui all'art. 15, comma 4 lettera e), associato al servizio di registro SICA federato di livello secondario.
6. Il supporto tecnico ai processi di qualificazione è fornito nell'ambito dei servizi SICA di livello generale.
7. Gli Organismi di attuazione e controllo su delega della Commissione dichiarano superati i processi di qualificazione, nel rispetto delle regole e procedure ed aggiornano periodicamente la Commissione circa lo stato dei processi di qualificazione.
8. La Commissione definisce i servizi infrastrutturali per la cooperazione applicativa e l'accesso che i fornitori qualificati, oltre che le Amministrazioni, possono sottoporre a certificazione da parte degli Organismi di attuazione e controllo.