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Documenti tecnici integrativi

1. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo, per il relativo ambito di competenza, emanano i documenti tecnici di cui all'art. 13 nel rispetto delle presenti Regole tecniche, degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 79 del Codice e dei regolamenti di cui all'art. 87 del Codice medesimo.