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Notificazione di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all’autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l’incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;
b) indicare l’identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;
d) descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;
e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.
 

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all’autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l’accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all’autorità di controllo, le procedure applicabili all’obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.