Art. 32 - Distribuzione e pubblicazione delle informazioni di riepilogo sui servizi
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Distribuzione e pubblicazione delle informazioni di riepilogo sui servizi
1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, assicurano che le informazioni di riepilogo sui servizi siano distribuite e rese accessibili, anche in via telematica, con adeguati e differenziati livelli di accesso, alla stessa Commissione, alle Amministrazioni e ad ogni altro soggetto che operi in ambito SPC.
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