1. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento.
3. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 37.