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Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali

1. Il fornitore per le finalità di informazioni commerciali può raccogliere dati personali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

2. Quanto alle fonti pubbliche o alle fonti pubblicamente accessibili da chiunque di cui sopra ai fini di maggiore chiarezza sono fonti utilizzabili dal fornitore:

a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalità che in essa sono stabiliti per la conoscibilità, l’utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:

1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere;

2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, o atti giudiziari, e relativi annotamenti) tutti conservati nei registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l’Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l’Anagrafe della popolazione residente.

b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da:

1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate;

2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;

3) siti Internet liberamente accessibili a chiunque appartenenti a:

3.1) soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo art. 8;

3.2) enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonché autorità di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, albi, collegi, ordini, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attività economiche, nei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente in Italia, in conformità all’art. 86 del Regolamento;

3.3)    associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti;

3.4) quotidiani e testate giornalistiche on-line nel numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia già stata computata la corrispondente testata cartacea, nonché gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;

3.5) servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.

3. Il fornitore  raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o generalmente accessibili anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei dati in essi contenuti.

4. Nell’acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta adeguate e preventive misure per assicurare che:

a) i dati estratti siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito, nonché trattati in conformità al principio di proporzionalità e agli altri principi di cui all’art. 5 del Regolamento;

b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;

c) sia effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati alla data dei rapporti informativi.

5. Ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale è ammesso il trattamento anche di dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili di cui alla lettera b) del precedente comma 2, è consentito il trattamento dei soli dati relativi a condanne penali e reati diffusi  negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare  modifiche al contenuto di tali informazioni - salvo l’eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative.