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Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell’Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell’Unione e degli Stati membri, e
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione.
 

3. La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.

4. L’atto di esecuzione specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica l’autorità di controllo di cui al paragrafo 2 lettera b

5. la commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l’organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell’Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all’articolo 87, paragrafo 3.

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, o all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione.