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Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell’autorità di controllo debba essere il proprio parlamento o governo.

2. I membri sono scelti tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un’esperienza e competenze notorie per l’esercizio delle loro funzioni, in particolare nel settore della protezione dei dati personali.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d’ufficio, a norma del paragrafo 5.

4. I membri possono essere rimossi o privati del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dall’autorità giurisdizionale nazionale competente qualora non siano più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.

5. Allo scadere del mandato o qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo membro.