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Principi applicabili al trattamento di dati personali

I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;
d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all’articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;
f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e comprova, per ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.