60
Sospensione di un progetto di misura

1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all’articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all’autorità di controllo di sospendere l’adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 7, o dell’articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:

a) conciliare le posizioni divergenti dell’autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati, ove tale conciliazione appaia ancora possibile, oppure
b) adottare una misura ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
 

2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo si astiene dall’adottare il progetto di misura.