1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all’articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all’autorità di controllo di sospendere l’adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 7, o dell’articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:
2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo si astiene dall’adottare il progetto di misura.