Articolo 63 Titolo Consultazione di atti Descrizione 1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Link di attraversamento del book per Art. 63 - Consultazione di atti ❮ Art. 62 - Dati sensibili e giudiziari Su Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico ❯