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Esecuzione

1. Ai fini del presente regolamento, le misure esecutive adottate dall’autorità di controllo di uno Stato membro sono eseguite in tutti gli Stati membri interessati.

2. Qualora un’autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell’ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell’articolo 58, paragrafi da 1 a 5, la misura dell’autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo.