1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell’esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell’ambito del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
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