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Consenso

1. Il trattamento per scopi statistici o scientifici può essere effettuato da un soggetto privato senza il consenso dell'interessato qualora non riguardi dati sensibili o giudiziari e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto, nella parte riguardante la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati, evidenzi in dettaglio e specificamente le ragioni per le quali il conferimento è facoltativo.