a) convocare le riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e stabilirne l’ordine del giorno;
b) garantire l’adempimento dei compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati fissa nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.
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