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Riservatezza

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati hanno carattere riservato.

2. I documenti trasmessi ai membri del comitato europeo per la protezione dei dati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne qualora sia stato concesso l’accesso a tali documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 o il comitato europeo per la protezione dei dati li abbia resi pubblici in altro modo.

3. I membri del comitato europeo per la protezione dei dati nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti.