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Trattamento di dati personali relativi alla salute

1. Nei limiti del presente regolamento e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela dei legittimi interessi dell’interessato, ed essere necessario:

a) per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure
b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l’altro dei medicinali e dei dispositivi medici, oppure
c) per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria.
 

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie, è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all’articolo 83.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.