Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 20041.

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell’ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.

Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l’utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

Visto qunato di seguito riportatato il Garante

1) prescrive ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati concernenti l’obbligo di:

a) entro dodici mesi, rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto Informativa);

b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice (punto Verifica preliminare);

c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti);

d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti Sistemi integrati di videosorveglianza e Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;

2 individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati (punto Riprese nelle aree condominiali comuni);

3 individua nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione (punto Informativa);

4 individua nell’allegato 2, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati l’attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia (punti Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia e Sistemi integrati di videosorveglianza, lett. c));