Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa di cui all’art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 171, il mancato rispetto di quanto prescritto al punto precedente (4) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2- ter, del Codice.
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