Art. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada - 3 -
Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada - 3
Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l’accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).
Copyright Visconti Soluzioni 2026 - All Rights Reserved