1. I fornitori adottano idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento, ove applicabili. In considerazione del contesto e dei presupposti del trattamento e dell’origine dei dati personali, è di regola esclusa la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento nei confronti dei fornitori di servizi di informazione commerciale, con la sola eccezione dei servizi in cui il trattamento di dati personali raccolti dal fornitore direttamente presso l’interessato avvenga attraverso mezzi automatizzati e sia finalizzato all’esecuzione di un contratto con il medesimo interessato.
2. Il diritto di cui all’art. 22 del Regolamento a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, quando la stessa sia in grado di produrre effetti giuridici o comunque di incidere significativamente sulla persona, potrà essere esercitato, laddove applicabile, nei confronti dei committenti.
3. Tramite la specifica sezione a ciò dedicata del portale Internet www.informativaprivacyancic.it di cui al precedente art. 5, comma 1, gli interessati possono esercitare il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardano presso un qualsiasi fornitore iscritto al portale stesso e, in caso di riscontro positivo, ottenere l’accesso ai dati personali, rivolgendosi direttamente al fornitore, titolare del trattamento di tali dati, presso cui possono essere esercitati gli ulteriori diritti di cui al precedente comma, a condizione che non siano applicabili limitazioni ai sensi degli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice. Le tempistiche di evasione delle richieste di esercizio dei diritti, comprensive dell’iniziale gestione delle stesse attraverso il portale Internet www.informativaprivacyancic.it e del successivo concreto riscontro da parte del fornitore iscritto, non supereranno i limiti stabiliti dall’art. 12 del Regolamento.
4. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l’interessato fornisce idonei elementi o copia di documenti al fine di permettere la verifica della relativa identità ed indica anche il codice fiscale e/o la partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore.
5. Il terzo, al quale l’interessato conferisce per iscritto delega o procura, da esibire o allegare alla richiesta, può trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell’interessato, con esclusione di ogni altra finalità perseguita dal terzo medesimo.
6. L’interessato può esercitare i propri diritti di cui al precedente comma 1 a condizione che la relativa richiesta non abbia ad oggetto la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo elaborati dal fornitore e relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, o ad indicazioni di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del fornitore stesso.
7. L’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento di informazioni commerciali da parte dei fornitori qualora dimostri, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento, che i propri interessi, diritti e libertà siano prevalenti rispetto al legittimo interesse del titolare di tutela degli interessi dei terzi nei confronti delle società di capitali, di garanzia della certezza del diritto, della lealtà delle transazioni commerciali e di buon funzionamento del mercato interno.