1. Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice di condotta sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo art. 15.
2. L’associazione di categoria che sottoscrive il presente Codice di condotta può promuovere il riesame e l’eventuale modifica dello stesso, anche alla luce di novità normative, delle prassi applicative del Regolamento, del progresso tecnologico o dell’esperienza acquisita nella sua applicazione.
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