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Art. 63 - Consultazione di atti

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  • Art. 63 - Consultazione di atti
Submitted by: admin
on Mer, 22/05/2013 - 19:44
63
Consultazione di atti

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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