1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. [abrogato];
3. [abrogato];
4. [abrogato];
5. [abrogato];
6. [abrogato];
7. [abrogato];
8. [abrogato];
9. [abrogato];
10. [abrogato];
11. [abrogato];
12. [abrogato];
13. [abrogato];
14. [abrogato];
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