Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.