Articolo 10 Titolo Dati genetici Descrizione 1. Il trattamento di dati genetici è consentito nei soli casi e modi previsti da apposita autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 90 del decreto. Link di attraversamento del book per Art. 10 - Dati genetici ❮ Art. 9 - Trattamento dei dati sensibili o giudiziari Su Art. 11 - Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica ❯