1. Le università, gli altri istituti o enti di ricerca e le società scientifiche conservano la documentazione relativa ai progetti di ricerca presentati e agli impegni sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 8, comma 2 del presente codice.
2. Gli enti di cui al comma 1:
a) assicurano la diffusione e il rispetto del presente codice fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche, anche adottando opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti;
b) segnalano al Garante le violazioni del codice di cui vengono a conoscenza.
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