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Procedure e meccanismi per l’esercizio dei diritti dell’interessato

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d’informazione di cui all’articolo 14 e le procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

2. Il responsabile del trattamento informa l’interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un’azione ai sensi dell’articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l’interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell’interessato.

3. Se rifiuta di ottemperare alla richiesta dell’interessato, il responsabile del trattamento informa l’interessato dei motivi di tale rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l’azione richiesta; in alternativa, può non effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può stabilire moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.