1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all’interessato almeno le seguenti informazioni:
a) l’identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione deidati;
b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f);
c) il periodo per il quale i dati personali saranno conservati;
d) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
e) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;
f) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
g) se del caso, l’intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando una decisione di adeguatezza della Commissione;
h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell’interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.
2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell’obbligatorietà o meno della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.
3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l’interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.
4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall’interessato, oppure
b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l’interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:
a) l’interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure
b) i dati non sono raccolti presso l’interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure
c) i dati non sono raccolti presso l’interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge, oppure
d) i dati non sono raccolti presso l’interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà altrui, ai sensi del diritto dell’Unione o di uno Stato membro in conformità dell’articolo 21. 6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i legittimi interessi dell’interessato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l’obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.
8. La Commissione può predisporre moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.