1. L’interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:
2. L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l’interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell’interessato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all’interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).
4. La Commissione può predisporre moduli standard e procedure per la richiesta e la concessione dell’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l’identità dell’interessato e di comunicare i dati personali all’interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.