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Limitazioni
1. L’Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui all’articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli da 11 a 20 e all’articolo 32, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la pubblica sicurezza;
b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;
c) altri interessi pubblici dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e l’integrità del mercato;
d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
e) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d);
f) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.