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Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:

a) il trattamento equo e trasparente dei dai;
b) la raccolta dei dati;
c) l’informazione del pubblico e dell’interessato;
d) le richieste dell’interessato per l’esercizio dei suoi diritti;
e) l’informazione e la protezione del minore;
f) il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
g) i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono;
h) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra responsabili del trattamento e interessati in materia di trattamento dei dati personali, fatti salvi i diritti dell’interessato ai sensi degli articoli 73 e 75.
 

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all’esame dell’autorità di controllo dello Stato membro interessato. L’autorità di controllo può esprimere un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L’autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.

4. La Commissione può decidere con atto di esecuzione che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno validità generale all’interno dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.

5. La Commissione provvede ad un’appropriata divulgazione dei codici per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 4.