1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello europeo, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell’Unione e in paesi terzi.
3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.