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Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:
a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3.