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Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

2. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di tali autorità al comitato europeo per la protezione dei dati e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.