1. L’autorità di controllo:
a) sorveglia e garantisce l’applicazione del presente regolamento;
b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni che li rappresentano ai sensi dell’articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l’interessato o l’associazione dello stato e dell’esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo;
c) scambia le informazioni con le altre autorità di controllo, presta assistenza reciproca e garantisce l’applicazione e l’attuazione coerente del presente regolamento;
d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un’altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l’esito all’interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;
e) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le pratiche commerciali;
f) è consultata dalle istituzioni e dagli organismi degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
g) autorizza i trattamenti di cui all’articolo 34 ed è consultata al riguardo;
h) esprime un parere sui progetti di codici di condotta ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;
i) approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 43;
j) partecipa alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati.
2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.
3. L’autorità di controllo, su richiesta, consiglia l’interessato in merito all’esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.
4. L’autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione.
5. L’autorità di controllo svolge le proprie funzioni senza spese per l’interessato.
6. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità di controllo può esigere un contributo spese o non effettuare quanto richiesto dall’interessato. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.