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Poteri

1. Ogni autorità di controllo ha il potere di:

a) notificare al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all’occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;
b) ingiungere al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento;
c) ingiungere al responsabile del trattamento e all’incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l’esercizio delle sue funzioni;
d) assicurare il rispetto dell’obbligo di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva di cui all’articolo 34;
e) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento;
f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;
g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;
h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
i) esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
j) informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali.
 

2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento:

a) l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni;
b) l’accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, se si può ragionevolmente supporre che vi è in corso un’attività contraria al presente regolamento. I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell’Unione e degli Stati membri.
 

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 4, e dell’articolo 75, paragrafo 2. 4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all’articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.