1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:
3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un’autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 56.
4. Al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza.
5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.
6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa immediatamente per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.
7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un’autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro una settimana dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro un mese a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 51, e lo rende pubblico.
8. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 51 tengono conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.