78
Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento, compresa l’omessa designazione del rappresentante a cura del responsabile del trattamento, e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Qualora il responsabile del trattamento abbia designato un rappresentante, le sanzioni si applicano al rappresentante, fatte salve le sanzioni applicabili al responsabile del trattamento.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.